L’articolo 596 del codice penale dispone chiaramente che chiunque si sia reso colpevole del delitto di diffamazione “non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla https://sairaywoh592409.get-blogging.com/29226460/the-5-second-trick-for-reato-diffamazione